Il mediatore immobiliare

Il mediatore immobiliare è quella figura professionale che “mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”, secondo l’art. 1754 del codice civile.

Il Mediatore di immobili è la figura professionale che si occupa dello scambio di beni immobili, prevalentemente lo scambio in compravendita o in locazione nonchè la cessione di aziende; mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.
In forza di mandato assiste, da una parte i proprietari degli immobili e dell’altra gli acquirenti nell’acquisto di beni immobili.

L’attività del mediatore, è assolutamente regolata anche a livello normativo, risulta molto importante per questo tipo di attività professionale, in quanto garantisce l’instaurazione di un rapporto combinato tra venditore e acquirente, che possono contare sul mediatore per la risoluzione di molti loro problemi. Costituisce connotazione essenziale dell’istituto della mediazione e, quindi, carattere essenziale della figura giuridica del mediatore la sua imparzialità. Ne consegue che il mediatore, nei confronti delle parti che, per effetto del suo intervento giungeranno a concludere in affare deve essere equidistante.

Deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso.

E’ tenuto al segreto professionale, risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e può prestare fidejussione per una delle parti.

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 30/09/2022, n. 28441, ha sancito l’obbligo del mediatore di comportarsi secondo buona fede e correttezza e, quindi, di comunicare le informazioni sull’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, anche in assenza di specifico incarico, mediante preventiva consultazione dei registri immobiliari.

Per la Cassazione, il mediatore è un operatore specializzato e, come tale, è tenuto, nello svolgimento della sua attività, ad osservare la diligenza qualificata, coerente con la qualifica posseduta, secondo quanto prescrive l’art.1176c.c., essendo obbligato a comunicare alle parti le circostanze a lui note e quelle conoscibili, capaci di incidere sul buon esito della mediazione, in quanto è in  condizione di verificare che, al momento della stipula del preliminare, l’immobile non sia oggetto di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

il mediatore immobiliare dovrà presentarsi al meglio e agevolare tutti i processi del caso. Dovrà, quindi, essere:

  • Trasparente
  • Competente
  • Professionale
  • Disponibile
  • Cordiale

La mediazione immobiliare è fondamentale ai fini della buona riuscita dell’affare che, grazie alla presenza del mediatore, ha ottime possibilità di concludersi nel migliore dei modi.

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